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LEGGE ANTIUSURA: CONOSCI I BENEFICI DI LEGGE?
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La cd. legge antiusura prevede numerosi benefici per le vittime di usura.
In particolare, tali benefici posono essere utilizzati anche da tutti i soggetti vittime della cd. usura bancaria.
E' possibile, infatti, che in seguito ad esame peritale venga riscontrata, nell'ambito dei rapporti contrattuali (fido bancario, conto corrente, mutuo, finanziamneti etc), il superamento da parte della banca del cd. tasso soglia usura. Come noto, l'usura integra un comportamento penalmente rilevante ed è disciplianto dall'art. 644 del codice penale.
La sospensione dei termini
Le vittime di usura bancaria possono usufruire dei benefici previsti dall'art. 20 della Legge n. 44/99 così come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), Legge 3/2012.
In particolare, tale norma prevede la sospesione dei termini:
Per godere di tali benefici, nell'ipotesi in cui venga riscontrata usura, occorre:
"1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli
3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla
data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il
pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni
altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle
rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli
3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla
data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati
dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma
1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che
scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini
relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi
comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale
irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei
presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente
articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui
ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono
regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo
senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto
l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302. 7 7. Nuova versione: Le sospensioni dei termini di cui
all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché
a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di
cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato
anteriormente.
7-bis. Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui
agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al Giudice, o ai Giudici, dell’esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del Prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o
assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni
dalla data di inizio dell’evento lesivo, come definito
dall’articolo 3, comma 1 fino al termine di scadenza delle
sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente
articolo".
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