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STUDIO LEGALE TEDESCHI

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DIRITTO CIVILE - DIRITTO BANCARIO - DIRITTO DI FAMIGLIA

LEGGE ANTIUSURA: CONOSCI I BENEFICI DI LEGGE?


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La cd. legge antiusura prevede numerosi benefici per le vittime di usura. 


In particolare, tali benefici posono essere utilizzati anche da tutti i soggetti vittime della cd. usura bancaria

E' possibile, infatti, che in seguito ad esame peritale venga riscontrata, nell'ambito dei rapporti contrattuali (fido bancario, conto corrente, mutuo, finanziamneti etc), il superamento da parte della banca del cd. tasso soglia usura. Come noto, l'usura integra un comportamento penalmente rilevante ed è disciplianto dall'art. 644 del codice penale.


La sospensione dei termini

Le vittime di usura bancaria possono usufruire dei benefici previsti dall'art. 20 della Legge n. 44/99 così come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), Legge 3/2012.


In particolare, tale norma prevede la sospesione dei termini:

  1. per 300 giorni degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari;
  2. per 300 giorni di ogni altro atto avente efficacia esecutiva (ad es. procedure esecutive mobiliare o immobiliare etc);
  3. per 3 anni degli adempimenti fiscali 


Per godere di tali benefici, nell'ipotesi in cui venga riscontrata usura, occorre:

  1. presentare denuncia querela contro ignoti per il reato di usura;
  2. proporre istanza al Pubblico Ministero, per godere dei benefici previsti dalla legge antiusura;
  3. trasmettere, in caso di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, tale provvedimento alla competente autorità (ad es. Giudice dell'Esecuzione, Prefetto etc).

Parere favorevole del 2/6/2014 - Procura dellla Repubblica presso Tribunale di Verona
Viene proposto il provvedimento del PM dr. Zenatelli del 2/6/2014 (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona), con cui - in seguito a istanza del querelante (vittima di usura bancaria nell'ambito di un contratto di mutuo e affidamento bancario) - il Procuratore ha espresso parere favorevole alla sospensione dei termini di esecuzione della procedura esecutiva proposta dalla banca, nei confronti dello stesso querelante.
Il provvedimento è interessante, in quanto il PM ha espresso parere favorevole alla sospensione dei termini ex legge antiusura, anche nell'ambito della fase delle indagini preventive.

Testo art. 30 Legge antiusura
L'art. 20 della Legge n. 44/99 così come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), Legge 3/2012 recita:

"1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7 7. Nuova versione: Le sospensioni dei termini di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
7-bis. Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al Giudice, o ai Giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1 fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo".



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